Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 421
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Specie di animali da caccia e periodi di caccia
- Sono stabiliti i seguenti animali da caccia limitati e illimitati e i loro periodi di caccia:
3.1. animali da caccia limitati:
3.1.1. alci (Alces alces) – dal 1° settembre al 31 dicembre;
3.1.2. cervi (Cervus elaphus):
3.1.2.1. maschi dal 1° settembre al 15 febbraio;
3.1.2.2. maschi fino a due anni dal 15 agosto al 31 marzo;
3.1.2.3. femmine dal 15 luglio al 31 gennaio;
3.1.2.4. cuccioli (età fino a un anno) – dal 15 luglio al 31 marzo;
3.1.3. (cancellato con il regolamento n. 227 del 12.04.2022);
3.1.4. (cancellato con il regolamento n. 227 del 12.04.2022);
3.1.5. (cancellato con il regolamento n. 227 del 12.04.2022);
3.1.6. galli cedroni (Tetrao urogallus) e fagiani minori (Tetrao tetrix) – dal 1° settembre al 31 dicembre;
3.1.7. lupi (Canis lupus) – dal 15 luglio fino all’utilizzo della quota di abbattimento stabilita dal Servizio forestale statale, ma non oltre il 31 marzo;
3.1.8. fagiani di bosco (Bonasia bonasia) – dal 1° settembre al 31 gennaio;
3.2. animali da caccia illimitati:
3.2.1. ibridi di fagiano (Tetrao tetrix x Tetrao urogallus) – dal 1° settembre al 31 dicembre;
3.2.2. lepri europee (Lepus europaeus) e lepri bianche (Lepus timidus) – dal 1° ottobre al 31 gennaio;
3.2.3. martore (Martes martes), furetti di pietra (Martes foina), puzzole (Mustela putorius) – dal 1° ottobre al 31 marzo;
3.2.4. tassi (Meles meles) – dal 1° agosto al 31 marzo;
3.2.5. (cancellato con il regolamento n. 172 del 12.03.2024);
3.2.6. fagiani (Phasianus colchicus) – dal 1° agosto al 31 marzo;
3.2.7. colombi di campagna (Columba palumbus) – dal 1° agosto al 15 novembre;
3.2.8. colombi domestici (Columba livia) – dal 1° agosto al 31 dicembre;
3.2.9. beccacce (Scolopax rusticola) – dal 1° settembre al 15 dicembre;
3.2.10. corvi grigi (Corvus corone) e gazze (Pica pica) – dal 15 giugno al 30 aprile;
3.2.11. oche di passo (Anser fabalis rossicus), oche codabianca (Anser albifrons), oche del Canada (Branta canadensis), anatre naso lungo (Anas acuta), anatre becco a spatola (Anas clypeata), anatre ventre bianco (Anas penelope) – dal 15 settembre al 30 novembre;
3.2.12. oche selvatiche (Anser anser), folaghe (Fulica atra), germani reali (Anas crecca), anatre grigie (Anas strepera), anatre di bosco (Anas platyrhynchos), anatre tuffatrici (Anas querquedula), morette (Aythya fuligula), morette grandi (Aythya marila), anatre nere (Melanitta nigra), moriglioni (Bucephala clangula) – dal 20 agosto al 14 settembre mercoledì, sabato e domenica, e dal 15 settembre al 15 dicembre ogni giorno;
3.2.13. castori (Castor fiber) e ondattri (Ondatra zibethicus) – dal 15 luglio al 15 aprile, nei sistemi di bonifica – dal 15 luglio al 30 aprile;
3.2.14. volpi (Vulpes vulpes) – tutto l’anno;
3.2.15. specie non autoctone o invasive per la fauna lettone – visoni americani (Mustela vison), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cervi europei (Dama dama), mufloni (Ovis orientalis), cervi sika (Cervus nippon), procioni (Procyon lotor), nutrie (Myocastor coypus Molina), marmotte (Marmota bobak) – tutto l’anno, ma sciacalli dorati (Canis aureus) – dal 15 luglio al 31 marzo;
3.2.16. caprioli (Capreolus capreolus) – maschi dal 1° giugno al 30 novembre, cuccioli (età fino a un anno) e femmine – dal 15 agosto al 30 novembre;
3.2.17. cinghiali (Sus scrofa) – tutto l’anno.
(Modificato con i regolamenti del CM 06.09.2016; CM 17.12.2019; CM 12.04.2022; CM 12.03.2024)
- È consentita tutto l’anno l’abbattimento di animali sfuggiti allevati in cattività nelle aree di caccia, su richiesta scritta del proprietario dell’animale al titolare dei diritti di caccia.
- È consentito tutto l’anno l’abbattimento di animali domestici vaganti nelle aree di caccia utilizzando armi da fuoco da caccia, nel rispetto dei trattati internazionali e di altre normative relative alla protezione degli animali.
- Utilizzando il permesso di caccia per un maschio o femmina di alce o per un maschio o femmina di cervo, nel periodo di caccia previsto da queste norme, è consentito abbattere animali della specie corrispondente di età non superiore a un anno, indipendentemente dal sesso.
(CM 12.04.2022; edizione del regolamento n. 227)
6.1 Utilizzando il permesso di caccia per una femmina di cervo, è consentito abbattere un maschio di cervo fino a due anni.
(CM 12.04.2022; edizione del regolamento n. 227)
- Secondo quanto previsto dalle presenti norme e dalla normativa che regola la caccia, la caccia ai mammiferi al di fuori dei periodi di caccia stabiliti è consentita se necessaria per prevenire danni, nonché per garantire la sicurezza e gli interessi della società. La caccia a lupo (Canis lupus), castoro (Castor fiber), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lepre bianca (Lepus timidus) e sciacallo dorato (Canis aureus) fuori dai periodi di caccia stabiliti è consentita solo se non esistono alternative soddisfacenti e se non si danneggia lo stato favorevole di conservazione della popolazione della specie nel suo areale naturale.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
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Documentazione delle battute di caccia e flusso informativo
- Il capo della caccia documenta lo svolgimento della battuta nel registro di caccia (Allegato 1):
25.1. durante le battute di caccia;
25.2. quando un cacciatore concede l’uso della sua arma da fuoco da caccia ad un altro cacciatore, secondo la normativa sulla circolazione delle armi;
25.3. durante la caccia a volpi, cani procione o cinghiali, se si utilizza una fonte luminosa artificiale, un mirino per visione notturna, un mirino termico o un’arma da fuoco semiautomatica con una capacità totale di caricatore e cameratura superiore a tre colpi.
(Modificato con il CM 12.04.2022; regolamento n. 227)
- Il registro di caccia deve indicare tutti i partecipanti alla battuta, il capo della caccia, e le specie di animali cacciate. I partecipanti con diritto di caccia con arma da fuoco sono registrati come cacciatori, gli altri come battitori. Il registro deve riportare l’orario di inizio e fine della caccia e le eventuali pause stabilite dal capo della caccia. Se un cacciatore concede la sua arma a un altro cacciatore, il registro deve indicare nome e cognome di entrambi, numero dell’arma da fuoco utilizzata e numero del permesso di detenzione.
- Durante le battute, il cacciatore deve informare tempestivamente il capo della caccia in caso di interruzione o ritorno alla battuta.
- Il registro di caccia deve essere conservato per almeno 30 giorni.
- Quando si registra un distretto di caccia o si aggiorna l’informazione registrata, l’utilizzatore dei diritti di caccia indica la persona o le persone responsabili della coordinazione della posizione dei cacciatori nel distretto (di seguito “persona responsabile”) e fornisce le informazioni della persona – nome e cognome, indirizzo di residenza dichiarato e numero di telefono – all’unità di vigilanza del Servizio forestale statale. Se le persone responsabili sono più di una, viene definita l’area di responsabilità di ciascuna.
- La persona responsabile informa l’unità della Guardia di Frontiera un giorno prima della battuta prevista nel distretto o nella parte di esso situata nella zona di confine.
- Il cacciatore è tenuto a informare immediatamente il Servizio forestale statale in caso di ritrovamento di animali abbattuti, utilizzando un’applicazione mobile compatibile con le funzionalità del Registro forestale statale.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
- Il titolare dei diritti di caccia, che utilizza personalmente i diritti di caccia nelle proprie aree senza registrare un distretto di caccia, adempie ai compiti della persona responsabile.
- Se l’animale da caccia viene aspettato, avvicinato o attirato (di seguito – caccia individuale), l’inizio della caccia è considerato il momento in cui il cacciatore arriva nel distretto di caccia (nelle aree di caccia) e prepara gli strumenti o l’arma da fuoco da caccia per l’uso. Si considera pronto all’uso un’arma da fuoco da caccia tolta dall’imballaggio e pronta per essere caricata.
(CM 12.04.2022; edizione del regolamento n. 227)
- Il cacciatore ha l’obbligo di informare la persona responsabile prima della caccia sulle battute pianificate e di rispettare le istruzioni della persona responsabile riguardo alla posizione del cacciatore durante la caccia nel distretto.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
- (Cancellato con CM 12.03.2024; regolamento n. 172)
- (Cancellato con CM 12.03.2024; regolamento n. 172)
- (Cancellato con CM 12.03.2024; regolamento n. 172)
- (Cancellato con CM 12.03.2024; regolamento n. 172)
- Il cacciatore deve presentare informazioni sugli animali abbattuti o feriti al Servizio forestale statale utilizzando un’applicazione mobile compatibile con le funzionalità del Registro forestale statale.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
39.1 Dopo consultazione con il cacciatore o l’utilizzatore dei diritti di caccia, il Servizio forestale statale ha il diritto di determinare l’adempimento dei requisiti indicati nei punti 25., 39., 51.6., 51.7., 51.9. e 101. di queste norme, tramite un’applicazione mobile compatibile con il Registro forestale statale.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
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Compiti e diritti del capocaccia
- Nei battute di caccia, i compiti del capocaccia possono essere svolti solo da una persona in possesso del certificato di capocaccia. Il registro della caccia e il certificato del capocaccia devono essere in possesso del capocaccia durante la battuta. È vietato organizzare battute senza un capocaccia.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
- Nei casi di caccia individuale, i compiti del capocaccia sono vincolanti per il cacciatore.
50.1 Nei casi di caccia individuale, i compiti del capocaccia sono vincolanti anche per l’utilizzatore dei diritti di caccia o per la persona da lui autorizzata, se il cacciatore caccia con un permesso rilasciato dal Servizio forestale statale a un cittadino straniero per cacciare in Lettonia.
(CM 12.03.2024; edizione del regolamento n. 172)
- Compiti del capocaccia:
51.1. garantire l’organizzazione e lo svolgimento della caccia;
51.2. ricevere e compilare la documentazione della caccia;
51.3. determinare l’orario di inizio e fine della caccia e le eventuali pause;
51.4. conoscere i confini del distretto di caccia;
51.5. prima della caccia, istruire i partecipanti sulle norme di sicurezza, comprese le istruzioni specifiche per il tipo di battuta, e informarli sulle regole della caccia e sulle specie da cacciare;
51.6. verificare l’esito di ogni colpo e organizzare il tracciamento degli animali feriti. Se si ferisce un alce, un cervo, un cinghiale o una capriola, prima del tracciamento occorre registrare il ferimento utilizzando un’app mobile compatibile con il Registro forestale statale. Se l’animale ferito lascia il distretto registrato, il capocaccia, in accordo con l’utilizzatore dei diritti di caccia o con il proprietario del terreno su cui l’animale è rifugiato, organizza il tracciamento dell’animale ferito. Se il tracciamento richiede l’uso di un cane da caccia, il suo utilizzo deve essere concordato con l’utilizzatore dei diritti di caccia o con il proprietario del terreno;
51.7. registrare gli animali abbattuti tramite un’app mobile compatibile con il Registro forestale statale prima della loro suddivisione o trasporto dal luogo della cattura (per gli uccelli acquatici – dalla riva del corpo d’acqua) e organizzare il trasporto dell’animale al veicolo;
51.8. (cancellato con CM 12.03.2024; regolamento n. 172);
51.9. inviare entro un giorno le informazioni sugli animali abbattuti e feriti al Servizio forestale statale tramite un’app mobile compatibile con il Registro forestale statale;
51.10. organizzare la prima lavorazione della selvaggina dopo la caccia e, se necessario, preparare un campione per l’esame veterinario;
51.11. stabilire e garantire l’ordine nel luogo di lavorazione della selvaggina;
51.12. garantire la disponibilità dei materiali necessari per il pronto soccorso;
51.13. in caso di incidente legato all’uso di armi o strumenti da caccia o ad attacchi di animali:
51.13.1. interrompere immediatamente la caccia;
51.13.2. organizzare il pronto soccorso sul luogo dell’incidente e, se necessario, chiamare i servizi di emergenza o trasportare il ferito in una struttura sanitaria. L’incidente deve essere immediatamente comunicato alla Polizia e al Servizio forestale statale;
51.13.3. delimitare la zona dell’incidente e preservare le tracce e le prove;
51.14. informare immediatamente il Servizio forestale statale di eventuali violazioni delle norme di caccia riscontrate durante la battuta;
51.15. registrare nel rapporto di caccia i partecipanti che hanno comunicato l’interruzione della partecipazione prima della conclusione prevista;
51.16. mostrare alle autorità di controllo e vigilanza le informazioni sugli animali abbattuti o feriti registrate o presentate tramite l’app mobile compatibile con il Registro forestale statale.
(Modificato con CM 12.04.2022; CM 12.03.2024; edizioni dei regolamenti n. 227 e n. 172)
- Il capocaccia ha i seguenti diritti:
52.1. stabilire le limitazioni sull’uso delle armi da caccia, munizioni e cani da caccia di razza durante la battuta;
52.2. controllare i documenti di caccia e le armi dei partecipanti;
52.3. sospendere la caccia o vietarne la prosecuzione a singoli partecipanti;
52.4. sospendere o vietare la caccia in condizioni di scarsa visibilità o durante tempeste;
52.5. determinare la proprietà della selvaggina e dei trofei di caccia;
52.6. vietare la partecipazione alla battuta dei partecipanti indicati nel punto 68 del presente regolamento.
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Norme sull’uso delle armi da caccia, armi pneumatiche ad alta energia, munizioni e strumenti da caccia e requisiti di sicurezza durante la caccia
- Ogni partecipante alla caccia è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni legislative che regolano la caccia.
- I partecipanti alla caccia seguono le istruzioni del capocaccia e della persona responsabile.
- Il cacciatore deve comportarsi in ogni circostanza come se l’arma da caccia o l’arma pneumatica ad alta energia (di seguito – arma) fosse carica.
- Se non è possibile trasportare l’arma nel luogo di custodia, la si colloca temporaneamente in un luogo conforme ai requisiti normativi sul possesso e trasporto delle armi.
- Durante le battute, l’arma può essere caricata solo stando nel punto indicato e solo dopo che gli altri partecipanti sono passati. Quando si lascia il punto indicato, l’arma deve essere scaricata, salvo nei casi previsti dal punto 71 del presente regolamento. Al cacciatore che caccia da solo un animale, è consentito muoversi con l’arma carica.
- Durante la caccia individuale, l’arma deve essere trasportata scarica all’interno del distretto di caccia, anche se non confezionata.
- Durante gli spostamenti nelle battute, l’arma deve essere trasportata scarica all’interno del distretto di caccia, anche se non confezionata.
- Quando si carica o scarica l’arma, la canna deve essere rivolta verso l’alto o verso il basso. Dopo aver caricato l’arma, mantenerla in questa posizione se non è necessaria per un tiro immediato.
- Durante il caricamento, il cacciatore deve verificare che la canna sia libera.
- Salendo o scendendo dalla torre di caccia, prima di superare ostacoli (ad es. fossi, recinzioni, corsi d’acqua) o salendo su un veicolo, l’arma deve essere scaricata.
- Prima di sparare, il cacciatore verifica che nella direzione del tiro non ci siano persone, animali domestici, veicoli, edifici o strade percorse da persone o veicoli. Queste condizioni devono essere rispettate anche quando si mira con l’arma scarica.
- L’arma può essere utilizzata solo per il tiro.
- Se il colpo non parte, l’arma può essere aperta solo dopo almeno otto secondi.
- È consentita la caccia a cinghiali, alci e cervi:
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66.1. con arma da caccia rigata, con energia del proiettile alla bocca della canna non inferiore a 3000 joule, e proiettile a espansione; tuttavia, per gli animali di età inferiore a un anno, nella caccia individuale è consentito usare un’arma da caccia rigata con energia del proiettile alla bocca della canna non inferiore a 1500 joule e proiettile a espansione;
66.2. con arma da caccia calibro 20–10, utilizzabile con munizione a canna liscia, usando proiettili da caccia.
(Modificato con CM 12.03.2024.; regolamento n. 172)
- Con arma pneumatica ad alta energia è consentita la caccia a corvi grigi (Corvus corone), gazze (Pica pica), tortore di campagna (Columba palumbus) e piccioni domestici (Columba livia).
- Durante le battute è vietata la partecipazione a chi non indossa abbigliamento di colore vivace o elementi visibili di colore vivace che risaltano sullo sfondo dell’ambiente.
- La persona che guida i battitori è informata sulla disposizione della linea dei cacciatori.
- Durante la battuta, nel distretto di caccia (di seguito – postazione), il cacciatore non può cambiare o abbandonare arbitrariamente il posto assegnato fino al segnale di fine battuta. I battitori, al termine della battuta, devono posizionarsi lungo la linea dei cacciatori e rimanere fermi.
- Ai battitori è vietato trovarsi sulla postazione con armi cariche e sparare agli animali da caccia, salvo se uno o due cacciatori, con l’autorizzazione del capocaccia, tracciano un animale ferito, oppure se il battitore è un cacciatore con cane da caccia di razza. In questo caso il battitore deve conoscere la disposizione della postazione e della linea dei cacciatori.
- Ogni cacciatore deve conoscere, stando nella postazione assegnata, la direzione della linea dei cacciatori e la posizione dei vicini.
- Durante le battute è consentito sparare agli animali dalla postazione, o, se l’animale ha attraversato la linea dei cacciatori, al di fuori della postazione. Lo sparo dalla postazione viene sospeso se il rilievo o la vegetazione non garantiscono che il proiettile non metta in pericolo persone, edifici o veicoli, oppure se i battitori si trovano a meno di 200 metri dalla linea dei cacciatori.
(CM 12.04.2022.; edizione del regolamento n. 227)
- È consentito sparare solo nel settore che non supera 70 gradi su entrambi i lati della perpendicolare rispetto alla linea dei cacciatori, in postazione o al di fuori di essa. È vietato sparare lungo la linea dei cacciatori – il proiettile o parte di esso non deve volare a meno di 15 metri dal cacciatore.
- È consentito sparare verso l’animale nel settore di tiro del cacciatore vicino solo se quest’ultimo ha già sparato all’animale.
- L’arma deve essere scaricata prima di lasciare la postazione. Durante gli spostamenti l’arma deve essere trasportata scarica, con la canna rivolta verso l’alto, verso il basso o aperta.
- Senza autorizzazione del capocaccia è vietato seguire un animale ferito. Solo uno o due cacciatori autorizzati dal capocaccia possono avvicinarsi a un animale ferito per il cane da traccia.
- Il controllo dei risultati del tiro (con o senza l’uso del cane da caccia di razza) prima di accertare segni di ferimento dell’animale non è considerato tracciamento.
- (Cancellato con CM 12.03.2024.; regolamento n. 172)
- La caccia con armi durante le ore di buio, che iniziano due ore dopo il tramonto e terminano due ore prima dell’alba, è consentita solo da un’altura naturale o artificiale con piattaforma di almeno 2,5 metri, che consenta il tiro verso il basso, eccetto la caccia a maschi di alce e cervo dal 1° settembre al 15 ottobre, nonché la caccia agli anatidi.
- La caccia con armi non è consentita se la luce naturale non permette di distinguere chiaramente il bersaglio, eccetto la caccia a cinghiali, volpi e procioni, se si utilizzano sorgenti luminose artificiali, mirini notturni o termici, stando su un’altura naturale o artificiale con piattaforma di almeno 2,5 metri che consenta il tiro verso il basso.
(CM 12.04.2022.; edizione del regolamento n. 227)
- (Cancellato con CM 12.04.2022.; regolamento n. 227)
- Durante gli spostamenti nelle ore di buio, un’arma con mirino notturno, fonte di luce artificiale o mirino termico deve essere scarica, salvo nei casi di controllo del risultato del tiro o tracciamento di un animale ferito.
- Per controllare il risultato del tiro o tracciare un animale ferito nelle ore di buio, si deve usare una fonte di luce costantemente accesa.
- Dopo un tiro su un alce, cervo, cinghiale, capriolo o lupo caduto, ci si avvicina all’animale con arma carica, avvicinandosi da dietro.
- Durante la caccia agli anatidi è consentito caricare l’arma solo se:
86.1. si è raggiunto il limite dell’area di caccia camminando o wading;
86.2. durante la caccia da barca “al sollevamento” si assume una posizione stabile nella barca;
86.3. i cacciatori hanno preso posto in una postazione fissa o nella barca.
- Durante la caccia agli anatidi da barca “al sollevamento” l’arma può essere usata solo da uno dei cacciatori presenti nella barca, che non spinge la barca.
- Durante la caccia agli anatidi, appoggiando l’arma, questa deve essere scaricata.
- Durante la caccia da barca “al sollevamento”, quando i cacciatori cambiano posizione, l’arma deve essere scaricata e appoggiata nella barca in modo che non cada né scivoli. L’arma viene consegnata al tiratore solo dopo che i cacciatori hanno preso nuovamente la propria posizione. Durante la consegna, la canna deve essere rivolta verso l’alto. Quando appare un anatide, il cacciatore che spinge la barca deve interrompere il movimento, garantendo al tiratore una posizione stabile.
- Durante la caccia agli anatidi, se la barca è stazionaria, è consentito sparare a tutti i cacciatori presenti, previo accordo sui settori di tiro. È vietato sparare sopra la testa di un altro cacciatore nella barca.
- È vietato:
91.1. sparare a un bersaglio non chiaramente visibile (ad esempio di notte, contro il sole, su un animale nascosto da rami, cespugli o erba);
91.2. partecipare alla caccia con un’arma ricevuta in uso se la consegna e la ricezione non sono registrate secondo il punto 26 di queste norme e se il proprietario dell’arma non partecipa alla caccia;
91.3. usare un’arma con difetti tecnici;
91.4. sparare da più canne contemporaneamente;
91.5. sparare verso il confine di stato se il proiettile, secondo le caratteristiche tecniche di arma e munizione, può raggiungere o attraversare la zona di confine;
91.6. consegnare un’arma carica a un’altra persona;
91.7. danneggiare elementi forestali o infrastrutturali per la caccia (ad esempio torri di caccia, mangiatoie, passerelle, ponti) o disturbare lo svolgimento della caccia;
91.8. formare linee di cacciatori sulle strade statali principali o sulla fascia di terreno adiacente;
91.9. tenere le dita su entrambi i grilletti contemporaneamente;
91.10. sparare a un uccello in volo se l’angolo rispetto all’orizzonte è inferiore a 30° o la visibilità nella direzione del tiro è inferiore a 150 metri;
91.11. sparare agli anatidi sull’acqua, salvo per colpire un animale ferito, se l’area di 150 metri in linea di tiro è visibile e libera da persone;
91.12. cacciare con alcool (concentrazione superiore a 0,5‰ nell’aria espirata o nel sangue) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope, tossiche o altre sostanze inebrianti.
- Con strumenti da caccia è consentito cacciare castori, martore, donnole, visoni americani, furetti, lontre, volpi, procioni, tassi, nutrie, faibaks, corvi grigi e gazze. Altri animali possono essere cacciati con strumenti da caccia solo se, a seguito di apposita richiesta, il Servizio forestale statale ha rilasciato l’autorizzazione secondo la Legge sul processo amministrativo.
XII. Procedura per la caccia agli animali cacciabili illimitati nelle acque pubbliche e nella loro fascia di pertinenza
- Negli specchi d’acqua pubblici e nella loro fascia di pertinenza è consentita la caccia agli anatidi secondo quanto previsto dalla Legge sulla caccia e da questo regolamento.
- Altri animali cacciabili illimitati negli specchi d’acqua pubblici e nella loro fascia di pertinenza possono essere cacciati dal titolare del diritto di caccia (se non è registrata una zona di caccia) o dall’utilizzatore del diritto di caccia (se il contratto di caccia non dispone diversamente), la cui zona di caccia include o confina con lo specchio d’acqua pubblico. Se lo specchio d’acqua separa diverse zone di caccia, il confine è stabilito lungo l’asse o la linea mediana dello specchio d’acqua.
XIII. Marcatura e utilizzo dei cani da caccia di razza
- Durante la caccia è consentito utilizzare solo cani da caccia di razza, vaccinati e marcati secondo le norme vigenti sulla registrazione e detenzione dei cani.
- In base al tipo di caccia e alle condizioni, la decisione sull’uso dei cani da caccia di razza è presa dal capo della caccia.
- È vietato utilizzare cani da caccia non marcati con elementi di colore vivace di almeno due centimetri di larghezza, salvo nelle cacce nei rifugi o tane.
- Chi utilizza un cane da caccia di razza può esibire i documenti attestanti la vaccinazione del cane.
- Durante le cacce individuali a alci, cervi, cinghiali e caprioli, è consentito utilizzare i cani da caccia di razza nel periodo stabilito per le cacce collettive, mentre per rintracciare animali feriti, anche nel resto del periodo di caccia della specie.
- Quando si caccia nei rifugi con un cane da caccia di razza, è consentito scavare solo per far uscire l’animale trattenuto dal cane. Dopo la caccia, i rifugi devono essere richiusi e livellati.
XIV. Procedura per il trasporto degli animali abbattuti
- Durante il trasporto dell’animale abbattuto, le persone devono avere a disposizione informazioni registrate o inviate nell’app mobile compatibile con il Registro forestale statale riguardo all’animale abbattuto oppure il corpo dell’animale deve essere marcato con un’etichetta contenente la data dell’abbattimento e il numero del tesserino del cacciatore che ha effettuato la caccia.
(CM 12.03.2024. edizione del regolamento n. 172)
- Si considera trasporto anche l’inserimento del corpo dell’animale in un veicolo o il fissaggio al veicolo tramite elementi di aggancio.
(CM 12.04.2022. edizione del regolamento n. 227)
102.1 Non si considera trasporto dell’animale l’asportazione (svuotamento) degli organi interni nel luogo in cui è stato abbattuto.
(CM 12.04.2022. edizione del regolamento n. 227)
- Il cacciatore ha il dovere di non ostacolare l’accesso libero del personale dei servizi di sorveglianza e controllo al luogo di lavorazione dell’animale per effettuare verifiche.
- (Cancellato con CM 12.03.2024. regolamento n. 172)
XVI. Procedura per l’esportazione dei trofei di caccia dalla Lettonia
- I trofei di caccia sono esportati dalla Lettonia secondo il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla protezione delle specie di fauna e flora selvatica e sul loro commercio, la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatica minacciate, e osservando le norme nazionali sul commercio di animali selvatici e sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.